Statuto
ART. 1 : COSTITUZIONE E SEDE
La denominazione di “DONNE PER LA GRANDA – Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale”.
Sede in Cuneo, Via Negrelli numero 12.
ART. 2 : OGGETTO E SCOPO
L’associazione non ha fini di lucro ed ha come fine l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
Per realizzare i propri scopi istituzionali, svolge principalmente la propria attività nei seguenti settori :
assistenza sociale e socio sanitaria.
istruzione e formazione
promozione della cultura e dell’arte
tutela dei diritti civili, con particolare riferimento alla tutela dei diritti delle donne.
ART. 3: PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE.
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori.
ART. 4: FONDATORI, SOCI E BENEMERITI
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Sono aderenti all’associazione:
a) i soci fondatori;
b) i soci dell’associazione;
c) i benemeriti dell’associazione.
Alla suddetta associazione possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi.
Gli aderenti devono rispettare lo statuto e le decisioni degli organi associativi, nonché collaborare al
perseguimento dei fini statutari.
ART. 5: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi obbligatori dell’associazione sono:
l’assemblea degli aderenti all’associazione;
il consiglio direttivo;
il presidente del consiglio direttivo.
Inoltre per volontà dei soci o nei casi previsti dalla legge, potranno essere nominati:
due vicepresidenti del consiglio direttivo;
il comitato scientifico;
il segretario;
il tesoriere;
il revisore dei conti.
ART. 6: ASSEMBLEA
Si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo, entro i termini previsti dalla legge. L’assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un quinto dei soci o almeno un terzo dei consiglieri oppure i revisori dei conti.
Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare, per delega, da altro socio. Ogni socio non potrà comunque rappresentare più di due altri soci.
ART. 7: IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da tre a undici persone che possono
suddividere le loro funzioni in base alle singole specifiche competenze.
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
I consiglieri promuovono singolarmente, nell’ambito delle rispettive competenze, e collegialmente, nel consiglio direttivo, l’attività dell’associazione; coordinano le iniziative, valutano la fattibilità delle proposte, organizzano le singole attività, anche servendosi di collaboratori esterni.
ART. 8: IL PRESIDENTE // ART. 9: IL VICEPRESIDENTE // ART. 10: IL COMITATO SCIENTIFICO
ART. 11: IL SEGRETARIO // ART. 12: IL TESORIERE // ART. 13: I REVISORI DEI CONTI
ART. 14: LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del consiglio direttivo, dei revisori dei conti, nonché il libro dei soci.
ART. 15: BILANCIO
Gli esercizi dell’associazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo deve predisporre annualmente, entro i termini stabiliti dalla legge, il bilancio consuntivo dell’associazione, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
LEGGE APPLICABILE
Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del codice civile nonché quelle contenute nel D.L. 4.12.97 n. 460.